Art. 19
Chiusura del programma
In vigore dal 18 ago 2014
Chiusura del programma
1. Solo le attività collegate alla chiusura del programma possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2023 e il 30 settembre 2024.
2. Un programma si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:
a)
chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma;
b)
pagamento o rimborso del saldo finale;
c)
disimpegno del saldo degli stanziamenti da parte della Commissione.
3. La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione o dei beneficiari qualora risultasse necessario adeguare l'importo finale del programma o dei progetti in seguito a controlli o audit effettuati dopo la data di chiusura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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