Art. 19

Chiusura del programma

In vigore dal 18 ago 2014
Chiusura del programma 1.   Solo le attività collegate alla chiusura del programma possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2023 e il 30 settembre 2024. 2.   Un programma si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti: a) chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma; b) pagamento o rimborso del saldo finale; c) disimpegno del saldo degli stanziamenti da parte della Commissione. 3.   La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione o dei beneficiari qualora risultasse necessario adeguare l'importo finale del programma o dei progetti in seguito a controlli o audit effettuati dopo la data di chiusura.
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