Art. 19 · Chiusura del programma

Art. 19

Chiusura del programma

In vigore dal 18 ago 2014
Chiusura del programma 1.   Solo le attività collegate alla chiusura del programma possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2023 e il 30 settembre 2024. 2.   Un programma si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti: a) chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma; b) pagamento o rimborso del saldo finale; c) disimpegno del saldo degli stanziamenti da parte della Commissione. 3.   La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di adottare rettifiche finanziarie successive nei confronti dell'autorità di gestione o dei beneficiari qualora risultasse necessario adeguare l'importo finale del programma o dei progetti in seguito a controlli o audit effettuati dopo la data di chiusura.
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