Art. 17

Interruzione del programma

In vigore dal 18 ago 2014
Interruzione del programma 1.   Se nessuno dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera ha firmato la relativa convenzione di finanziamento prima della data di cui all', paragrafo 2, il programma viene interrotto. Le rate annue del Fondo europeo di sviluppo regionale già impegnate restano a disposizione per la loro normale durata, ma possono essere utilizzate soltanto per attività che si svolgono negli Stati membri interessati e sono state oggetto di appalto prima che la Commissione decidesse l'interruzione. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dei contratti l'autorità di gestione trasmette la relazione finale alla Commissione, la quale procede in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2.   Qualora il programma non possa essere attuato per problemi insorti nelle relazioni tra i paesi partecipanti e in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di interrompere il programma prima della data di scadenza del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato congiunto di controllo oppure di sua iniziativa, dopo aver consultato il comitato congiunto di controllo. 3.   Qualora il programma sia interrotto, l'autorità di gestione trasmette la relazione finale entro i sei mesi successivi alla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale del saldo o, se del caso, emette un ordine di riscossione. La Commissione sblocca altresì il saldo restante degli impegni. In alternativa, si può decidere di ridurre la dotazione finanziaria del programma in conformità dell', paragrafo 2, lettera c). 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale corrispondenti alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate integralmente o in parte durante lo stesso esercizio finanziario, che non siano stati riassegnati a un altro programma della stessa categoria di programmi di cooperazione esterna, sono assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il sostegno concesso a norma del regolamento (UE) n. 232/2014, corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o in parte durante lo stesso esercizio finanziario, viene impiegato per finanziare altri programmi o progetti ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 232/2014.
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