Art. 16

Fase di avvio del programma

In vigore dal 18 ago 2014
Fase di avvio del programma 1.   Nell'ambito della gestione concorrente, il programma è avviato negli Stati membri partecipanti al ricevimento della notifica di cui all', paragrafo 4, mediante la quale la Commissione comunica che non intende richiedere i documenti di cui al medesimo articolo o che non intende formulare osservazioni. I paesi partecipanti possono avviare prima le attività preparatorie necessarie per istituire i sistemi di gestione e di controllo. I relativi costi sono ammissibili in conformità dell'. 2.   Nell'ambito della gestione indiretta di cui agli , il programma è avviato negli Stati membri partecipanti dopo l'entrata in vigore dell'accordo che affida i compiti di esecuzione del bilancio a un'organizzazione internazionale o a un paese partner della cooperazione transfrontaliera. 3.   Inoltre, possono essere intraprese le seguenti ulteriori azioni preparatorie necessarie per l'avvio del programma: a) l'istituzione dell'autorità di gestione e, se del caso, del segretariato tecnico congiunto; b) le prime riunioni del comitato congiunto di controllo, alle quali partecipano anche rappresentanti dei paesi partner della cooperazione transfrontaliera che non hanno ancora firmato una convenzione di finanziamento o la cui convenzione di finanziamento non è ancora entrata in vigore; c) l'elaborazione e l'avvio delle procedure di selezione dei progetti o di aggiudicazione degli appalti, con una clausola di sospensione legata all'entrata in vigore delle convenzioni di finanziamento. 4.   In attesa dell'entrata in vigore delle rispettive convenzioni di finanziamento, solo le azioni preparatorie di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere avviate con il relativo paese partner della cooperazione transfrontaliera.
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