Art. 14

Contributi in natura

In vigore dal 18 ago 2014
Contributi in natura 1.   Qualsiasi risorsa non finanziaria fornita gratuitamente da terzi è considerata un contributo in natura a livello di programma o di progetto. I costi del personale assegnato a un progetto o programma non sono considerati un contributo in natura ma possono essere considerati parte del cofinanziamento minimo del 10 % di cui all' se sostenuti da beneficiari o da paesi partecipanti. 2.   I contributi in natura non sono costi ammissibili e non possono essere considerati parte del cofinanziamento minimo del 10 % di cui all'.
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