Art. 12
Tasso di cofinanziamento
In vigore dal 18 ago 2014
Tasso di cofinanziamento
1. Il cofinanziamento corrisponde ad almeno il 10 % del contributo dell'Unione.
2. Ove possibile, esso è ripartito in maniera equilibrata sulla durata del programma per garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % al termine del programma.
3. Gli aiuti concessi nell'ambito del programma sono conformi alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato in conformità dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
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