Art. 25

Designazione

In vigore dal 18 ago 2014
Designazione 1.   L'autorità di gestione selezionata dai paesi partecipanti al programma è sottoposta a una procedura di designazione nello Stato membro in cui ha sede mediante una decisione adottata al livello opportuno. 2.   La procedura di designazione si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dei sistemi di gestione e di controllo, compreso il ruolo dei relativi organismi intermedi, con i criteri di designazione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. L'organismo di audit valuta, se del caso, se i sistemi di gestione e di controllo per il programma siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit, o un altro ente di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Esso svolge le proprie mansioni in conformità delle norme di audit internazionalmente riconosciute. 3.   Lo Stato membro trasmette la decisione formale di cui al paragrafo 1 alla Commissione quanto prima dopo l'adozione del programma da parte di quest'ultima. 4.   Entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e di controllo per quanto riguarda, in particolare, le parti relative alla selezione dei progetti. Se la Commissione non intende richiedere tali documenti, ne informa senza indugio lo Stato membro. Se richiede tali documenti, la Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento degli stessi, che sono riesaminati tenendo conto delle osservazioni formulate. Se la Commissione non intende formulare osservazioni iniziali o successive, lo notifica senza indugio allo Stato membro. 5.   Qualora i risultati degli audit e dei controlli mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello adeguato, le necessarie azioni correttive e fissa, in funzione della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate dette azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello opportuno, pone termine alla sua designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando: — un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sulle azioni correttive e sul rispettivo periodo di prova o — si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive oppure — si pone fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova non interrompe, fatta salva l'applicazione dell', il trattamento delle domande di pagamento. Qualora si ponga fine alla designazione di un'autorità di gestione, i paesi partecipanti designano, affinché ne assuma le funzioni, una nuova autorità o un nuovo organismo di cui all', paragrafo 1. A tale organismo o autorità si applica la procedura di designazione di cui al paragrafo 2 e la Commissione ne è informata in conformità del paragrafo 4. Detta modifica richiede una revisione del programma a norma dell'.
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Designazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo