Art. 24

Funzioni del comitato congiunto di controllo

In vigore dal 18 ago 2014
Funzioni del comitato congiunto di controllo 1.   Il comitato congiunto di controllo segue l'attuazione del programma e i progressi compiuti per conseguirne gli obiettivi prioritari avvalendosi degli indicatori verificabili oggettivamente e dei relativi valori obiettivo definiti nel programma. Il comitato congiunto di controllo esamina tutte le questioni riguardanti i risultati del programma. 2.   Il comitato congiunto di controllo può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma e controlla le azioni avviate a seguito delle stesse. 3.   In particolare, il comitato congiunto di controllo: a) approva il programma di lavoro e il piano finanziario dell'autorità di gestione, compreso l'impiego previsto dell'assistenza tecnica; b) controlla l'attuazione, da parte dell'autorità di gestione, del programma di lavoro e del piano finanziario; c) approva i criteri di selezione dei progetti da finanziare attraverso il programma; d) è responsabile della procedura di valutazione e di selezione applicabile ai progetti da finanziare attraverso il programma; e) approva eventuali proposte di revisione del programma; f) esamina tutte le relazioni presentate dall'autorità di gestione e adotta, se del caso, le misure opportune; g) esamina i casi oggetto di controversia segnalatigli dall'autorità di gestione; h) esamina e approva la relazione annuale di cui all'; i) esamina e approva il piano annuale di controllo e valutazione di cui all'; j) esamina e approva i piani annuali d'informazione e comunicazione di cui all'. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, lettera d), il comitato congiunto di controllo può istituire un comitato che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione dei progetti.
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