Art. 23

Funzionamento

In vigore dal 18 ago 2014
Funzionamento 1.   Il comitato congiunto di controllo redige il proprio regolamento interno e lo adotta all'unanimità. 2.   Il comitato congiunto di controllo si adopera per deliberare per consenso unanime. Esso può ricorrere ad una procedura di voto per determinate decisioni, in particolare quelle riguardanti la selezione finale dei progetti e gli importi delle sovvenzioni ad essi destinati in conformità del suo regolamento interno. 3.   Ciascun paese partecipante ha pari diritti di voto a prescindere dal numero di rappresentanti da esso designati. 4.   Il segretario, la Commissione o qualsiasi altro osservatore non hanno diritto di voto. 5.   Il presidente del comitato congiunto di controllo svolge il ruolo di moderatore e conduce i dibattiti. Il presidente ha diritto di voto quando è rappresentante di un paese partecipante. 6.   Il comitato congiunto di controllo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso è convocato dal presidente su richiesta dell'autorità di gestione o su richiesta debitamente motivata di qualsiasi paese partecipante o della Commissione. Può altresì deliberare mediante procedura scritta su richiesta del presidente, dell'autorità di gestione o di qualsiasi paese partecipante in conformità del proprio regolamento interno. 7.   Un verbale, cofirmato dal presidente e dal segretario, viene redatto alla fine di ciascuna riunione del comitato congiunto di controllo. Copia di tale verbale è trasmessa ai rappresentanti dei paesi partecipanti, alla Commissione e a qualsiasi altro osservatore.
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