Art. 22

Composizione del comitato congiunto di controllo

In vigore dal 18 ago 2014
Composizione del comitato congiunto di controllo 1.   Il comitato congiunto di controllo si compone di uno o più rappresentanti designati da ciascun paese partecipante. I rappresentanti sono designati a titolo funzionale e non personale. Altre persone possono essere designate come osservatori dal comitato congiunto di controllo. 2.   Laddove possibile e opportuno, i paesi partecipanti garantiscono una partecipazione adeguata di tutte le parti interessate e in particolare di quelle locali, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, al fine di garantirne la partecipazione all'attuazione del programma. 3.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo in veste di osservatore. La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato congiunto di controllo contemporaneamente ai rappresentanti dei paesi partecipanti. La Commissione può decidere se partecipare o meno, integralmente o in parte, a ciascuna riunione del comitato congiunto di controllo. 4.   Il comitato congiunto di controllo è presieduto da uno dei suoi membri, da un rappresentante dell'autorità di gestione o da qualsiasi altra persona, come previsto dal regolamento interno. 5.   Un rappresentante dell'autorità di gestione, del segretariato tecnico congiunto o dell'organismo intermedio di cui all', paragrafo 3, è designato come segretario del comitato congiunto di controllo.
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Composizione del comitato congiunto di controllo (Art. 22 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo