Art. 22
Composizione del comitato congiunto di controllo
In vigore dal 18 ago 2014
Composizione del comitato congiunto di controllo
1. Il comitato congiunto di controllo si compone di uno o più rappresentanti designati da ciascun paese partecipante. I rappresentanti sono designati a titolo funzionale e non personale. Altre persone possono essere designate come osservatori dal comitato congiunto di controllo.
2. Laddove possibile e opportuno, i paesi partecipanti garantiscono una partecipazione adeguata di tutte le parti interessate e in particolare di quelle locali, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, al fine di garantirne la partecipazione all'attuazione del programma.
3. La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo in veste di osservatore. La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato congiunto di controllo contemporaneamente ai rappresentanti dei paesi partecipanti. La Commissione può decidere se partecipare o meno, integralmente o in parte, a ciascuna riunione del comitato congiunto di controllo.
4. Il comitato congiunto di controllo è presieduto da uno dei suoi membri, da un rappresentante dell'autorità di gestione o da qualsiasi altra persona, come previsto dal regolamento interno.
5. Un rappresentante dell'autorità di gestione, del segretariato tecnico congiunto o dell'organismo intermedio di cui all', paragrafo 3, è designato come segretario del comitato congiunto di controllo.
Storico versioni
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