Art. 26
Funzioni dell'autorità di gestione
In vigore dal 18 ago 2014
Funzioni dell'autorità di gestione
1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma conformemente al principio di sana gestione finanziaria e garantisce che le decisioni del comitato congiunto di controllo siano conformi alla legislazione e alle disposizioni applicabili.
2. Per quanto concerne la gestione del programma, l'autorità di gestione:
a)
assiste il comitato congiunto di controllo e gli fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi all'avanzamento del programma ai fini del conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi fissati;
b)
elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo, la relazione annuale e la relazione finale;
c)
condivide con gli organismi intermedi, il segretariato tecnico congiunto, l'autorità di audit e i beneficiari, le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione dei progetti;
d)
istituisce e gestisce un sistema informatizzato di registrazione e memorizzazione dei dati relativi a ciascun progetto, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, il controllo e l'audit, compresi se del caso i dati su singoli partecipanti ai progetti. Registra e memorizza, in particolare, le relazioni tecniche e finanziarie per ciascun progetto. Il sistema fornisce tutti i dati necessari per la compilazione delle domande di pagamento e dei conti annuali, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ridotti a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un progetto o programma;
e)
realizza, se del caso, studi di valutazione dell'impatto ambientale a livello del programma;
f)
attua il piano d'informazione e comunicazione in conformità dell';
g)
attua i piani di controllo e valutazione in conformità dell'.
3. Per quanto concerne la selezione e la gestione dei progetti, l'autorità di gestione:
a)
elabora e avvia le procedure di selezione;
b)
gestisce le procedure di selezione dei progetti;
c)
fornisce al beneficiario capofila un documento contenente le condizioni per il sostegno a ciascun progetto, compresi il piano di finanziamento e i termini per l'esecuzione;
d)
firma i contratti con i beneficiari;
e)
gestisce i progetti.
4. Per quanto concerne l'assistenza tecnica, l'autorità di gestione:
a)
gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti;
b)
firma i contratti con gli appaltatori;
c)
gestisce i contratti.
5. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma, l'autorità di gestione:
a)
verifica l'avvenuta fornitura, consegna e/o installazione dei servizi, delle forniture o dei lavori e il pagamento da parte dei beneficiari delle spese da essi dichiarate e che ciò sia conforme al diritto applicabile, alle norme del programma e alle condizioni di finanziamento dei progetti;
b)
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione dei progetti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un progetto;
c)
istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
d)
istituisce procedure volte ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati in conformità delle disposizioni di cui all';
e)
elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all';
f)
redige e presenta alla Commissione le domande di pagamento in conformità dell';
g)
elabora i conti annuali;
h)
tiene conto dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità all'atto di elaborare e presentare le domande di pagamento;
i)
tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e dei pagamenti effettuati ai beneficiari;
j)
tiene una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ridotti a seguito della soppressione totale o parziale della sovvenzione.
6. Le verifiche a norma del paragrafo 5, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
a)
verifiche amministrative per ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari;
b)
verifiche in loco dei progetti.
La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare della sovvenzione a un progetto e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per i sistemi di gestione e di controllo nel loro complesso.
7. Le verifiche in loco dei progetti a norma del paragrafo 6, lettera b), possono essere svolte a campione.
8. Qualora l'istituzione che ospita l'autorità di controllo sia anche un beneficiario nell'ambito del programma, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
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