Art. 61
Interruzione dei termini di pagamento
In vigore dal 18 ago 2014
Interruzione dei termini di pagamento
1. L'ordinatore delegato a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 può interrompere il termine di pagamento di una richiesta di pagamento per un periodo massimo di sei mesi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, esistono prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
b)
l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese sarebbero connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
c)
non è stato presentato uno dei documenti richiesti a norma dell';
d)
non è stato presentato uno dei documenti richiesti a norma degli .
L'autorità di gestione può concedere una proroga del periodo di interruzione di altri tre mesi.
2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessata. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo loro di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie. L'interruzione può essere prorogata oltre i sei mesi qualora non siano stati adottati i provvedimenti necessari.
Storico versioni
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