Art. 59

Norme comuni per i pagamenti

In vigore dal 18 ago 2014
Norme comuni per i pagamenti 1.   I pagamenti alle autorità di gestione possono essere effettuati mediante prefinanziamento o pagamento del saldo finale. 2.   Viene aperto un conto bancario in EUR, specifico per il programma. Quando i pagamenti da parte della Commissione vengono inoltrati attraverso un conto bancario diverso da quello del programma, i relativi importi e gli eventuali interessi sono trasferiti integralmente e senza indugio al conto bancario del programma. 3.   A tali importi o agli eventuali interessi maturati non si applica alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente.
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