Art. 59
Norme comuni per i pagamenti
In vigore dal 18 ago 2014
Norme comuni per i pagamenti
1. I pagamenti alle autorità di gestione possono essere effettuati mediante prefinanziamento o pagamento del saldo finale.
2. Viene aperto un conto bancario in EUR, specifico per il programma. Quando i pagamenti da parte della Commissione vengono inoltrati attraverso un conto bancario diverso da quello del programma, i relativi importi e gli eventuali interessi sono trasferiti integralmente e senza indugio al conto bancario del programma.
3. A tali importi o agli eventuali interessi maturati non si applica alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-59