Art. 32

Strutture di audit e di controllo

In vigore dal 18 ago 2014
Strutture di audit e di controllo 1.   Le spese dichiarate dal beneficiario a sostegno di una domanda di pagamento sono esaminate da un revisore dei conti o da un funzionario pubblico competente indipendente dal beneficiario. Il revisore o il funzionario pubblico competente verificano se i costi dichiarati dal beneficiario e le entrate del progetto rispondano al vero, siano registrati con precisione e siano ammissibili a norma del contratto. Tale esame viene effettuato sulla base di una procedura concordata avviata conformemente: a) alla norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information, adottata dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC); b) al Codice deontologico dei contabili professionisti elaborato e pubblicato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dell'IFAC. Per i funzionari pubblici, tali procedure e norme sono stabilite a livello nazionale, tenendo conto delle norme internazionali. Il revisore soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro dell'IFAC; b) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile. Se tale organizzazione non è membro dell'IFAC, il revisore si impegna ad operare in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC; c) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); d) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese partner della cooperazione transfrontaliera, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato. Il funzionario pubblico possiede le competenze tecniche necessarie per effettuare il suo esame. 2.   Inoltre, l'autorità di gestione svolge le proprie verifiche a norma dell', paragrafo 5, lettera a), e dell', paragrafo 6. Ai fini dell'esecuzione delle verifiche in tutta l'area del programma, l'autorità di gestione può essere assistita dai punti di contatto per i controlli. I paesi partecipanti adottano tutte le misure possibili per sostenere l'autorità di gestione nelle sue mansioni di controllo. 3.   L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo su un campione adeguato di progetti e sui conti annuali del programma come previsto all'. Il gruppo di revisori di cui all', paragrafo 2, è istituito entro tre mesi dalla designazione dell'autorità di gestione. Esso adotta il proprio regolamento interno. È presieduto dall'autorità di audit designata per il programma. Ciascun paese partecipante può autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente i propri compiti sul suo territorio. 4.   È garantita l'indipendenza dell'organismo o degli organismi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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