Art. 33
Controlli da parte dell'Unione
In vigore dal 18 ago 2014
Controlli da parte dell'Unione
1. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da tali istituzioni e organismi possono verificare l'impiego dei fondi dell'Unione da parte dell'autorità di gestione, dei beneficiari, dei contraenti e dei subcontraenti, nonché di terzi che abbiano beneficiato di un sostegno finanziario, analizzando i documenti e/o svolgendo controlli in loco. Ciascun contratto stipula espressamente che tali istituzioni e organismi possono esercitare i propri poteri di controllo per quanto riguarda locali, documenti e informazioni, a prescindere dal supporto sul quale questi ultimi sono archiviati.
2. La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, ivi compresi la decisione sulla designazione, la dichiarazione di gestione annuale, le relazioni annuali di controllo, il parere di audit annuale, la relazione annuale e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che i sistemi di gestione e di controllo siano conformi al presente regolamento e che funzionino in modo efficace.
3. La Commissione può chiedere all'autorità di gestione di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la regolarità delle spese.
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