Art. 34

Stanziamenti per l'assistenza tecnica

In vigore dal 18 ago 2014
Stanziamenti per l'assistenza tecnica 1.   All'assistenza tecnica può essere destinato al massimo il 10 % del contributo totale dell'Unione. In casi debitamente giustificati, di concerto con la Commissione, può essere assegnato un importo più elevato. 2.   Il livello di assistenza tecnica deve rispecchiare le reali esigenze del programma, tenendo conto in particolare di fattori quali la dotazione complessiva del programma, le dimensioni dell'area geografica interessata da un programma e il numero di paesi partecipanti.
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