Art. 35
Finalità
In vigore dal 18 ago 2014
Finalità
1. Gli interventi di assistenza tecnica comprendono attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, lavoro in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma.
2. L'assistenza tecnica per le attività di cui al paragrafo 1 è utilizzata tanto per le esigenze delle strutture dei programmi quanto per quelle dei beneficiari.
3. Le spese sostenute per attività di promozione e sviluppo delle capacità al di fuori dell'area del programma possono essere coperte entro il limite di cui all', paragrafo 2, e purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
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