Art. 39
Condizioni di finanziamento
In vigore dal 18 ago 2014
Condizioni di finanziamento
1. I progetti possono ricevere contributi finanziari da un programma se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
hanno effetti e vantaggi chiari per la cooperazione transfrontaliera come descritto nel documento di programmazione e conferiscono un valore aggiunto alle strategie e ai programmi dell'Unione;
b)
sono attuati nell'area del programma;
c)
rientrano in una delle seguenti categorie:
i)
progetti integrati, nel cui ambito il beneficiario realizza sul proprio territorio una parte delle attività del progetto;
ii)
progetti simmetrici, nel cui ambito attività analoghe vengono realizzate parallelamente nei paesi partecipanti;
iii)
progetti riguardanti un solo paese, ove i progetti siano realizzati essenzialmente o esclusivamente in uno dei paesi partecipanti, ma a vantaggio di tutti o di una parte di essi, e ove siano individuati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.
2. I progetti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 possono essere attuati in parte al di fuori dell'area del programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
i progetti sono necessari per conseguire gli obiettivi del programma e recano vantaggi all'area del programma;
b)
l'importo totale stanziato nell'ambito del programma per le attività al di fuori dell'area del programma non supera il 20 % del contributo dell'Unione a livello di programma;
c)
gli obblighi delle autorità di gestione e di audit in materia di gestione, controllo e audit del progetto sono adempiuti dalle autorità responsabili del programma oppure mediante accordi conclusi con le autorità dei paesi in cui viene svolta l'attività.
3. Il contributo dell'Unione a progetti che comportino una componente «infrastrutture» è rimborsato se, entro i cinque anni successivi alla chiusura del progetto o entro il termine stabilito dalle norme sugli aiuti di Stato, ove applicabile, il progetto è oggetto di una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione in modo tale da comprometterne gli obiettivi iniziali. Gli importi indebitamente versati in relazione al progetto sono recuperati dall'autorità di gestione in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. L'autorità di gestione cerca di evitare duplicazioni delle attività tra i progetti finanziati dall'Unione. A tal fine, l'autorità di gestione può procedere a tutte le consultazioni che ritenga opportune e i soggetti consultati, compresa la Commissione, forniscono il sostegno necessario.
5. L'autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila per ciascun progetto selezionato un documento che definisce le condizioni del sostegno al progetto, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi che il progetto deve fornire, il piano finanziario e il calendario di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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