Art. 37

Norme applicabili in materia di appalti

In vigore dal 18 ago 2014
Norme applicabili in materia di appalti 1.   Se l'attuazione del piano annuale per l'utilizzo degli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica prevede il ricorso a una gara d'appalto, il contratto d'appalto è aggiudicato conformemente alle regole seguenti: a) nel caso di un soggetto stabilito in uno Stato membro, questo applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in relazione alla normativa dell'Unione applicabile agli appalti pubblici oppure le norme in materia di appalti di cui al titolo IV della parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al titolo II della parte seconda del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012; b) in tutti gli altri casi, le norme pertinenti in materia di appalti sono descritte nella convenzione di finanziamento di cui agli o negli accordi di cui agli . 2.   In tutti i casi, si applicano le norme in materia di cittadinanza e di origine di cui agli del regolamento (UE) n. 236/2014. 3.   L'aggiudicazione di appalti da parte degli uffici locali si limita ai costi di funzionamento ordinari e ai costi delle attività di comunicazione e visibilità.
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Norme applicabili in materia di appalti (Art. 37 Regolamento (UE) 2014/897) — Testo vigente | Portale Normativo