Art. 35 · Finalità

Art. 35

Finalità

In vigore dal 18 ago 2014
Finalità 1.   Gli interventi di assistenza tecnica comprendono attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, lavoro in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma. 2.   L'assistenza tecnica per le attività di cui al paragrafo 1 è utilizzata tanto per le esigenze delle strutture dei programmi quanto per quelle dei beneficiari. 3.   Le spese sostenute per attività di promozione e sviluppo delle capacità al di fuori dell'area del programma possono essere coperte entro il limite di cui all', paragrafo 2, e purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
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