Art. 74
Responsabilità finanziarie e recuperi
In vigore dal 18 ago 2014
Responsabilità finanziarie e recuperi
1. Spetta all'autorità di gestione procedere al recupero degli importi indebitamente corrisposti.
2. Se il recupero riguarda una violazione, da parte dell'autorità di gestione, degli obblighi di legge previsti dal presente regolamento e dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in questione alla Commissione.
3. Se il recupero riguarda carenze sistemiche dei sistemi di gestione e di controllo del programma, l'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in questione alla Commissione conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra i paesi partecipanti, come stabilito nel programma.
4. Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in uno Stato membro e qualora l'autorità di gestione non riesca a recuperare il credito, lo Stato membro in cui è stabilito il beneficiario provvede a versare l'importo dovuto all'autorità di gestione prima di rivalersi sul beneficiario.
5. Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner della cooperazione transfrontaliera e l'autorità di gestione non riesca a recuperare il credito, il livello di responsabilità del paese partner in cui è stabilito il beneficiario corrisponde a quanto stabilito nelle pertinenti convenzioni di finanziamento di cui agli .
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