Art. 64
Pagamento del saldo finale
In vigore dal 18 ago 2014
Pagamento del saldo finale
1. Entro il 30 settembre 2024 l'autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale corredata dei documenti di cui all', paragrafo 5.
2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva.
Storico versioni
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