Art. 65
Deroghe al disimpegno
In vigore dal 18 ago 2014
Deroghe al disimpegno
1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'autorità di gestione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:
a)
progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo o
b)
cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte;
c)
applicazione degli o 62;
2. L'autorità di gestione che invoca la forza maggiore a norma del paragrafo 1, lettera b), ne dimostra le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di parte del programma. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'attuazione del progetto e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale.
3. Entro il 15 febbraio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, per l'importo da dichiarare entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.
Storico versioni
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