Art. 67
Uso dell'euro
In vigore dal 18 ago 2014
Uso dell'euro
1. L'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dall'autorità di gestione e dal beneficiario al tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido:
a)
nel mese durante il quale le spese sono state sostenute;
b)
nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte a esame in conformità dell', paragrafo 1;
c)
nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila.
2. Il metodo prescelto è indicato nel programma e si applica per tutta la sua durata. All'assistenza tecnica e ai progetti possono applicarsi metodi diversi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-67