Art. 67

Uso dell'euro

In vigore dal 18 ago 2014
Uso dell'euro 1.   L'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dall'autorità di gestione e dal beneficiario al tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido: a) nel mese durante il quale le spese sono state sostenute; b) nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte a esame in conformità dell', paragrafo 1; c) nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila. 2.   Il metodo prescelto è indicato nel programma e si applica per tutta la sua durata. All'assistenza tecnica e ai progetti possono applicarsi metodi diversi.
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