Art. 53 · Procedure per gli appalti di servizi

Art. 53

Procedure per gli appalti di servizi

In vigore dal 18 ago 2014
Procedure per gli appalti di servizi 1.   Gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura ristretta internazionale a seguito della pubblicazione di un bando di gara. Il bando di gara è pubblicato su ogni adeguato mezzo d'informazione al di là dell'area del programma, precisando il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta (tra quattro e otto) e garantendo un'effettiva concorrenza. 2.   Gli appalti di servizi di valore superiore a 60 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR sono aggiudicati mediante procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione. Il beneficiario consulta almeno tre fornitori di servizi di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi.
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