Art. 49
Costi non ammissibili
In vigore dal 18 ago 2014
Costi non ammissibili
1. I seguenti costi relativi all'attuazione del progetto non sono considerati ammissibili:
a)
i debiti e gli oneri per il servizio del debito (interessi);
b)
gli accantonamenti per perdite o passività;
c)
i costi dichiarati dal beneficiario e già finanziati dal bilancio dell'Unione;
d)
gli acquisti di terreni o immobili per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile per il progetto in questione;
e)
le perdite dovute a operazioni di cambio;
f)
diritti, imposte e oneri, compresa l'IVA, tranne se non recuperabili a norma della pertinente normativa fiscale nazionale, salvo diversamente disposto da opportune disposizioni negoziate con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera;
g)
i crediti a terzi;
h)
le ammende, le penali e le spese per controversie legali;
i)
i contributi in natura di cui all', paragrafo 1.
2. A norma dell', un programma può dichiarare non ammissibili altre categorie di costi.
Storico versioni
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