Art. 49

Costi non ammissibili

In vigore dal 18 ago 2014
Costi non ammissibili 1.   I seguenti costi relativi all'attuazione del progetto non sono considerati ammissibili: a) i debiti e gli oneri per il servizio del debito (interessi); b) gli accantonamenti per perdite o passività; c) i costi dichiarati dal beneficiario e già finanziati dal bilancio dell'Unione; d) gli acquisti di terreni o immobili per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile per il progetto in questione; e) le perdite dovute a operazioni di cambio; f) diritti, imposte e oneri, compresa l'IVA, tranne se non recuperabili a norma della pertinente normativa fiscale nazionale, salvo diversamente disposto da opportune disposizioni negoziate con i paesi partner della cooperazione transfrontaliera; g) i crediti a terzi; h) le ammende, le penali e le spese per controversie legali; i) i contributi in natura di cui all', paragrafo 1. 2.   A norma dell', un programma può dichiarare non ammissibili altre categorie di costi.
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