Art. 47
Forme di sovvenzioni
In vigore dal 18 ago 2014
Forme di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni possono assumere una qualsiasi delle seguenti forme:
a)
rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all';
b)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c)
somme forfettarie;
d)
rimborso sulla base di costi unitari;
e)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi.
2. Le sovvenzioni erogate nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a), sono calcolate in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e stimati a priori nel bilancio di previsione presentato con la proposta e incluso nel contratto. I finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, lettera b), coprono determinate categorie di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale. Le somme forfettarie di cui al paragrafo 1, lettera c), coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo. I costi unitari di cui al paragrafo 1, lettera d), coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità.
3. Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un utile nel quadro del progetto. Si applicano le deroghe di cui all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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