Art. 45
Partecipazione ai progetti
In vigore dal 18 ago 2014
Partecipazione ai progetti
1. I progetti coinvolgono beneficiari di almeno uno degli Stati membri partecipanti e di uno dei paesi partner partecipanti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 o della Federazione russa.
2. I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche alle quali è stata concessa una sovvenzione per un progetto. Le persone fisiche possono essere beneficiari, qualora ciò risulti necessario in virtù della natura o delle caratteristiche dell'azione o dell'obiettivo perseguito dal richiedente. La partecipazione delle persone fisiche è decisa a livello di programma.
3. I beneficiari di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
essere cittadini di un paese partecipante o persone giuridiche effettivamente stabilite nell'area del programma oppure un'organizzazione internazionale avente base operativa nell'area del programma. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale può essere un beneficiario, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, a condizione che la sua copertura geografica rientri nell'area del programma;
b)
rispettare i criteri di ammissibilità definiti per ciascuna procedura di selezione;
c)
non rientrare in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Oltre ai beneficiari di cui al paragrafo 1, possono partecipare beneficiari che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
possono partecipare a norma degli del regolamento (UE) n. 236/2014;
b)
la loro partecipazione è richiesta dalla natura e dagli obiettivi del progetto e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione;
c)
l'importo complessivo destinato nell'ambito del programma a beneficiari che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), rientra nei limiti indicati all', paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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