Art. 42
Contributi agli strumenti finanziari
In vigore dal 18 ago 2014
Contributi agli strumenti finanziari
1. Il programma può contribuire a uno strumento finanziario, a condizione che quest'ultimo sia conforme alle priorità del programma.
2. Il programma contiene un elenco definitivo dei contributi agli strumenti finanziari. Dopo l'adozione del programma, ma non oltre il 31 dicembre 2017, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'.
3. La Commissione esamina il contributo proposto per determinarne il valore aggiunto e la coerenza con il programma.
4. Il processo di approvazione si attiene alle norme di tali strumenti finanziari. Se la Commissione respinge una proposta di contributo, ne comunica le motivazioni all'autorità di gestione.
5. I contributi a tali strumenti finanziari sono soggetti alle norme applicabili a questi ultimi.
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