Art. 79 · Visibilità

Art. 79

Visibilità

In vigore dal 18 ago 2014
Visibilità 1.   Spetta sia all'autorità di gestione che ai beneficiari garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate. 2.   L'autorità di gestione e i beneficiari garantiscono un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione ai programmi e ai progetti, al fine di sensibilizzare maggiormente il pubblico all'azione dell'Unione e di creare un'immagine coerente del sostegno dell'Unione in tutti i paesi partecipanti. 3.   L'autorità di gestione deve garantire che la sua strategia in materia di visibilità e gli interventi a favore della visibilità realizzati dai beneficiari rispettino gli orientamenti della Commissione. 4.   Nel programma sono integrati la strategia di comunicazione per l'intera durata e un piano indicativo d'informazione e comunicazione per il primo anno, comprese misure in materia di visibilità. Ciascun programma redige successivamente un piano annuale d'informazione e comunicazione che deve essere realizzato dall'autorità di gestione. Il piano è presentato alla Commissione entro e non oltre il 15 febbraio.
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