Art. 61
Trattamento differenziato degli investitori
In vigore dal 24 giu 2021
Trattamento differenziato degli investitori
1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell’economia di mercato mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.
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