Art. 12
Approvazione dell’accordo di partenariato
In vigore dal 24 giu 2021
Approvazione dell’accordo di partenariato
1. La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l’energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l’accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.
5. Se, conformemente all’, paragrafo 6, l’accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un’unica decisione in cui si approvano sia l’accordo di partenariato che il programma.
Storico versioni
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