Art. 13

Modifica dell’accordo di partenariato

In vigore dal 24 giu 2021
Modifica dell’accordo di partenariato 1.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio. 2.   La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato modificato. 3.   Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. 4.   La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.
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Modifica dell’accordo di partenariato (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo