Art. 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

In vigore dal 24 giu 2021
Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato 1.   Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. 2.   L’accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato. 3.   Lo Stato membro presenta l’accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa. 4.   L’accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima. 5.   L’accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento. 6.   Lo Stato membro redige l’accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell’allegato II. Lo Stato membro può inserire l’accordo di partenariato in uno dei suoi programmi. 7.   I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell’accordo di partenariato. 8.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell’accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.
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Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo