Art. 8

Partenariato e governance a più livelli

In vigore dal 24 giu 2021
Partenariato e governance a più livelli 1.   Per l’accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti: a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche; b) le parti economiche e sociali; c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione; d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso. 2.   Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l’alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell’. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. 3.   Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti. 4.   L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014. 5.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.
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Partenariato e governance a più livelli (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo