Art. 7
Gestione concorrente
In vigore dal 24 giu 2021
Gestione concorrente
1. Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell’Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell’ del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.
2. La Commissione esegue l’importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa («MCE»), dell’Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l’importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.
3. Con l’accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.
Storico versioni
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