Art. 6
Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima
In vigore dal 24 giu 2021
Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima
1. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.
2. L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all’, paragrafo 1, l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato.
3. Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.
4. Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’, paragrafo 1.
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