Art. 9
Principi orizzontali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Principi orizzontali
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L'articolo impone che l'attuazione dei fondi europei rispetti sempre i diritti fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Richiede di promuovere la parità di genere e di prevenire qualsiasi forma di discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, età o orientamento sessuale in ogni fase dei programmi. Viene inoltre richiesto di garantire l'accessibilità per le persone con disabilità. Infine, stabilisce che gli obiettivi dei fondi devono essere perseguiti nel rispetto dell'ambiente, dell'accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo.
La norma stabilisce i principi guida trasversali che devono orientare l'uso dei fondi europei, garantendo la tutela dei diritti, l'uguaglianza, la sostenibilità e la non discriminazione.
Si applica agli Stati membri e alla Commissione europea nell'ambito della gestione e attuazione dei programmi finanziati dai fondi.
Durante la progettazione e la realizzazione di un programma finanziato dai fondi per riqualificare un centro urbano, l'amministrazione competente deve garantire che le strutture siano pienamente accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, deve verificare che le attività non arrechino danni significativi all'ambiente e rispettino le normative ambientali dell'Unione.
Gli Stati membri e la Commissione devono garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali, promuovere la parità di genere, adottare misure contro le discriminazioni, tenere conto dell'accessibilità per le persone con disabilità e rispettare l'acquis ambientale; il testo non prevede specifiche sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.