Art. 9

Principi orizzontali

In vigore dal 24 giu 2021
Principi orizzontali 1.   In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi. 3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità. 4.   Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’ TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo». Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.
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Principi orizzontali (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo