Art. 39

Composizione del comitato di sorveglianza

In vigore dal 24 giu 2021
Composizione del comitato di sorveglianza 1.   Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all’, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l’esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione. L’elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all’, paragrafo 1. 2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza. 3.   Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.
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Composizione del comitato di sorveglianza (Art. 39 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo