Art. 38

Comitato di sorveglianza

In vigore dal 24 giu 2021
Comitato di sorveglianza 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma. Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma. 2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l’applicazione del principio di trasparenza. 3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull’avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi. 4.   Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all’, paragrafo 1, fatto salvo l’, paragrafo 5. 5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
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Comitato di sorveglianza (Art. 38 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo