Art. 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri Oltre a quanto disposto all’, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi. Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.
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In sintesi

Oltre a quanto già previsto per l'assistenza tecnica, uno Stato membro ha la facoltà di proporre interventi aggiuntivi per migliorare le competenze e l'operatività degli enti pubblici, dei beneficiari e dei partner. Il supporto economico per queste iniziative viene erogato come finanziamento non collegato ai costi, seguendo le regole stabilite dall'articolo 95. Inoltre, questo tipo di sostegno può essere strutturato anche attraverso un programma specifico dedicato.

Perché esiste questa norma

La norma consente agli Stati membri di potenziare la capacità e l'efficienza dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi attraverso ulteriori azioni di assistenza tecnica. L'obiettivo è garantire un'amministrazione e un utilizzo efficaci delle risorse europee.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri, nonché alle autorità, agli organismi pubblici, ai beneficiari e ai partner pertinenti coinvolti nell'amministrazione e nell'utilizzo dei fondi.

Esempio pratico

Uno Stato membro decide di proporre un piano di potenziamento per gli organismi pubblici e i beneficiari che gestiscono i fondi, attivando ulteriori azioni di assistenza tecnica. Tale supporto viene erogato tramite la formula del finanziamento non collegato ai costi, eventualmente organizzato all'interno di un programma specifico.

Domande frequenti

Qual è la finalità delle ulteriori azioni di assistenza tecnica?Servono a rafforzare la capacità e l'efficienza di autorità, organismi pubblici, beneficiari e partner pertinenti per gestire e utilizzare efficacemente i fondi.
In quale forma viene concesso il sostegno per queste azioni?Il sostegno avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 95.
Il sostegno può essere attuato tramite un programma dedicato?Sì, il testo prevede espressamente che tale sostegno possa assumere la forma di un programma specifico.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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