Art. 37
Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri
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Oltre a quanto già previsto per l'assistenza tecnica, uno Stato membro ha la facoltà di proporre interventi aggiuntivi per migliorare le competenze e l'operatività degli enti pubblici, dei beneficiari e dei partner. Il supporto economico per queste iniziative viene erogato come finanziamento non collegato ai costi, seguendo le regole stabilite dall'articolo 95. Inoltre, questo tipo di sostegno può essere strutturato anche attraverso un programma specifico dedicato.
La norma consente agli Stati membri di potenziare la capacità e l'efficienza dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi attraverso ulteriori azioni di assistenza tecnica. L'obiettivo è garantire un'amministrazione e un utilizzo efficaci delle risorse europee.
Si applica agli Stati membri, nonché alle autorità, agli organismi pubblici, ai beneficiari e ai partner pertinenti coinvolti nell'amministrazione e nell'utilizzo dei fondi.
Uno Stato membro decide di proporre un piano di potenziamento per gli organismi pubblici e i beneficiari che gestiscono i fondi, attivando ulteriori azioni di assistenza tecnica. Tale supporto viene erogato tramite la formula del finanziamento non collegato ai costi, eventualmente organizzato all'interno di un programma specifico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.