Art. 37
Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri
In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri
Oltre a quanto disposto all’, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.
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