Art. 37 · Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

Art. 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

In vigore dal 24 giu 2021
Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri Oltre a quanto disposto all’, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi. Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.
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