Art. 36
Assistenza tecnica degli Stati membri
In vigore dal 24 giu 2021
Assistenza tecnica degli Stati membri
1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all’, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l’altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.
Gli importi relativi all’assistenza tecnica di cui al presente articolo e all’ non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell’ambito di uno degli altri fondi.
3. Il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell’, lettera b) o e).
Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica nell’accordo di partenariato in conformità dell’allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell’, lettera e).
4. Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell’, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:
a)
l’assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;
b)
l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è limitato a quanto segue:
i)
per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;
ii)
per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
iii)
per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
iv)
per il sostegno del JTF: 4 %;
v)
per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;
vi)
per il sostegno del FEAMPA: 6 %;
vii)
per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
5. Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell’, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:
a)
l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è individuato nell’ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell’, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMPA, nell’ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;
b)
il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell’, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell’, paragrafo 3, lettera k):
i)
per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;
ii)
per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
iii)
per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
iv)
per il sostegno del JTF: 4 %;
v)
per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l’assistenza tecnica: 6 %;
vi)
per il sostegno del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %;
vii)
per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
c)
gli importi destinati all’assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.
6. Le norme specifiche per l’assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-36