Art. 34
Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo
In vigore dal 24 giu 2021
Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
a)
lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione della strategia;
b)
l’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia;
c)
la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.
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