Art. 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

In vigore dal 24 giu 2021
Forme di contributo dell’Unione ai programmi Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti: a) finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’, e basato su uno degli elementi seguenti: i) il soddisfacimento di condizioni; ii) il conseguimento di risultati; b) il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo; c) costi unitari in conformità dell’ che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità; d) somme forfettarie in conformità dell’ che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo; e) finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’ o dell’, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale; f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
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Forme di contributo dell’Unione ai programmi (Art. 51 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo