Art. 51
Forme di contributo dell’Unione ai programmi
In vigore dal 24 giu 2021
Forme di contributo dell’Unione ai programmi
Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti:
a)
finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’, e basato su uno degli elementi seguenti:
i)
il soddisfacimento di condizioni;
ii)
il conseguimento di risultati;
b)
il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;
c)
costi unitari in conformità dell’ che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
d)
somme forfettarie in conformità dell’ che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
e)
finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’ o dell’, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
f)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
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