Art. 50

Responsabilità dei beneficiari

In vigore dal 24 giu 2021
Responsabilità dei beneficiari 1.   I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’, nei modi seguenti: a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione; b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti; c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue: i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR; ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR; d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico. e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile. Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d). In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’, paragrafo 5. 2.   Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento Interreg. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’ o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.
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Responsabilità dei beneficiari (Art. 50 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo