Art. 50

Responsabilità dei beneficiari

In vigore dal 24 giu 2021
Responsabilità dei beneficiari 1.   I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’, nei modi seguenti: a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione; b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti; c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue: i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR; ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR; d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico. e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile. Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d). In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’, paragrafo 5. 2.   Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento Interreg. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’ o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.
Storico versioni

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In sintesi

I soggetti che ricevono finanziamenti europei devono rendere pubblico e riconoscibile il sostegno ricevuto dall'Unione europea. A tal fine, sono tenuti a pubblicare informazioni sul proprio sito web e sui social media, inserire dichiarazioni sui documenti destinati al pubblico ed esporre cartelloni, targhe o poster (formato minimo A3 o display) a seconda del tipo e dell'importo del progetto. Per i progetti di importanza strategica o superiori a 10 milioni di euro è richiesta anche l'organizzazione di un evento o attività di comunicazione. Se il beneficiario non adempie a tali obblighi di trasparenza e non adotta azioni correttive, rischia una riduzione del contributo finanziario.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la trasparenza e la visibilità pubblica del sostegno finanziario concesso dall'Unione europea alle diverse operazioni e progetti.

A chi si applica

Si applica ai beneficiari e agli organismi che attuano gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi dell'Unione europea.

Esempio pratico

Un ente riceve un finanziamento dal FESR superiore a 500 000 EUR per realizzare un'opera pubblica materiale. Non appena avvia i lavori, deve installare un cartellone permanente ben visibile con l'emblema dell'Unione e pubblicare i dettagli del progetto sul proprio sito web ufficiale.

Adempimenti e conseguenze

I beneficiari devono pubblicare descrizioni dell'operazione su sito web e social media, apporre dichiarazioni sul materiale di comunicazione, esporre targhe, cartelloni permanenti o poster A3/display e, per grandi progetti, organizzare eventi dedicati; in caso di inadempimento senza azioni correttive, l'autorità di gestione può sopprimere fino al 3% del sostegno finanziario concesso.

Domande frequenti

Cosa rischia il beneficiario che non rispetta gli obblighi di comunicazione e trasparenza?Se non vengono adottate azioni correttive, l'autorità di gestione può applicare misure proporzionate sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi assegnato all'operazione.
Quando è obbligatorio esporre una targa o un cartellone permanente?È obbligatorio per operazioni con investimenti materiali o installazione di attrezzature il cui costo superi 500 000 EUR (per FESR e Fondo di coesione) o 100 000 EUR (per FSE+, JTF, FEAMPA, AMIF, ISF o BMVI).
Quali obblighi aggiuntivi sono previsti per le operazioni superiori a 10 000 000 EUR?Per tali operazioni e per quelle di importanza strategica è obbligatorio organizzare un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo tempestivamente la Commissione e l'autorità di gestione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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