Art. 48
Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
In vigore dal 24 giu 2021
Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l’autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell’organismo di cui all’, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.
Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:
a)
le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
b)
altri partner pertinenti di cui all’, paragrafo 1.
2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.
3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
Storico versioni
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