Art. 46

Visibilità

In vigore dal 24 giu 2021
Visibilità Ciascuno Stato membro garantisce: a) la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica; b) la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1060:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Visibilità (Art. 46 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo