Art. 46
Visibilità
In vigore dal 24 giu 2021
Visibilità
Ciascuno Stato membro garantisce:
a)
la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
b)
la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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