Art. 44
Valutazioni da parte dello Stato membro
In vigore dal 24 giu 2021
Valutazioni da parte dello Stato membro
1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l’impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. Lo Stato membro o l’autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.
5. Lo Stato membro o l’autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6. Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.
7. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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